ASSICURAZIONE Scattato l'obbligo anche per i veicoli a motore fermi o in aree private. Ecco le eccezioni

Mercoledí, 14 Febbraio 2024

 RCA obbligatoria anche per i veicoli fermi e in aree private. È il risultato del decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, entrato in vigore il 28 dicembre scorso, che riguarda l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile autoveicoli. Il decreto ha il compito di adeguare la normativa nazionale alla direttiva europea 2021/2118.

La novità più importante del nuovo decreto riguarda l'introduzione dell'obbligo assicurativo non più legato solo alla "circolazione" del veicolo, ma alla sua "funzione", eliminando quindi la distinzione tra aree pubbliche e private. Con la vecchia normativa dovevano avere una RCA i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate.

Il nuovo obbligo prescinde anche dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. In sostanza, tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche devono avere un’ assicurazione RCA, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.

L’articolo 2 del decreto ha modificato l'articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private, dando vita ad una nuova definizione del termine "veicolo".

Nello specifico ai fini assicurativi l'obbligo RCA interessa: qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno; i veicoli elettrici leggeri (come monopattini, segway, ecc...) che verranno individuati più avanti da uno specifico decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell'Interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184.

Un’ulteriore precisazione riguarda invece la portata dell’obbligo assicurativo: il nuovo comma 1 ter dell’art. 122 del CAP ha puntualizzato che l’obbligo assicurativo interessa anche i veicoli utilizzati esclusivamente nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, restando valida, a questo proposito, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

Ci sono alcuni veicoli che ad oggi sono esclusi dall'obbligo assicurativo. Nello specifico non devono avere una polizza per la responsabilità civile i veicoli: formalmente ritirati dalla circolazione; le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche; le biciclette a pedalata assistita (dal momento che non sono alimentate esclusivamente da forza meccanica); per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l'uso a seguito di un provvedimento adottato dall'autorità competente; non idonei all'uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale; il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all'impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.

Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione, con durata massima fino a 10 mesi.

Invece, per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.

Un'opzione prevista dalla legge per il contraente della polizza è la sospensione temporanea della copertura in alcune situazioni, da comunicare preventivamente all'assicuratore, che può essere prorogata più volte, inviando una nuova comunicazione dieci giorni prima della scadenza precedente. Ha una durata massima di dieci mesi (11 per i veicoli storici) nell'anno i validità della polizza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni, rimane ancora in vigore la multa prevista dall'articolo 193 del Codice della strada per chi circola senza assicurazione e quindi 866 euro di multa, che possono scendere a 606,20 per chi paga entro cinque giorni, più la decurtazione di cinque punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.

La sanzione si applicherà anche ai mezzi utilizzati in aree soggette a limitazioni di accesso, mentre per coloro alla guida di veicoli non idonei all'uso come mezzi di trasporto o con assicurazione sospesa la multa sarà maggiorata del 50% e sarà pari a 1.299 euro (909,30 euro con lo sconto).

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